martedì 3 febbraio 2015

APE E AUDIT ENERGETICO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI, COSA FARE PER OTTENERE LE DETRAZIONI FISCALI




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          PERCHE' NON PRENDERE

          ESEMPIO DAGLI INGLESI ?        

Con il programma Green Deal Energy Saving for home or business, da un anno, in Gran Bretagna si ristrutturano gli edifici senza spendere. Il Governo britannico rende così l’efficienza energetica disponibile a tutti, affinché il conseguente miglioramento –in termini di comfort indoor– dell’edificio energeticamente riqualificato, non sia più solo appannaggio dei ricchi, ma anche dei meno abbienti, che purtroppo sono la maggioranza della popolazione in tutti i Paesi! Vi proponiamo un’analisi di questa strategia vincente affinché possa essere d’esempio per stimolare la ripresa economica in Italia secondo un modello più equo.



CHE COS’È IL GREEN DEAL PER IL RISPARMIO ENERGETICO

In Gran Bretagna, con l’avallo della UE, si ristrutturano gli edifici per renderli più efficienti dal punto di vista energetico senza far pagare il conto agli utenti finali. A gennaio del 2013 il Governo britannico avviò il Green Deal (l’accordo verde, n.d.t.), ovvero un nuovo strumento che consente, sia ai cittadini che alle imprese, di eseguire lavori di efficientamento energetico ripagando –negli anni successivi– le spese sostenute solo con i risparmi ottenuti in bolletta.
Si tratta di una misura politica altamente innovativa, con un importante aumento dell’efficienza energetica, riduzione delle emissioni inquinanti e occupazione (oltre 60.000 nuovi posti di lavoro entro il 2015). L’iniziativa è stata ideata per raggiungere gli ambiziosi traguardi fissati dall’ultima direttiva UE sulla riduzione delle emissioni grazie a 700 milioni di euro erogati da Bruxelles.

Purtroppo in Italia non funziona così e, prima di procedere alla riqualificazione della nostra casa, dovremmo considerare:
  1. La riqualificazione energetica di un edificio esistente non è un  "fai da te": chi fa da sè paga per tre !
  2. Per ottenere risultati validi è bene effettuare un  "Audit energetico".
  3.  Per avere accesso al bonus fiscale è necessario l'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

COS’E’ L’AUDIT ENERGETICO

La necessità sempre più urgente di recupero del patrimonio edilizio esistente, del quale il 65% ha più di 30 anni, comporta uno studio accurato preliminare per non sprecare preziose risorse in tempo di crisi.
Prima di dare incarico ad un'impresa è dunque necessario effettuare l’Audit energetico che è lo strumento principale per conoscere e di conseguenza intervenire efficacemente sulla situazione energetica di un edificio; solitamente è svolto da professionisti esperti nell’analisi edilizia, energetica e impiantistica. E’ uno strumento che fondamentalmente descrive lo stato attuale dei consumi energetici. L’Energy Audit costituisce la premessa che precede l’avvio di un qualsiasi progetto finalizzato all’ottenimento di una maggiore efficienza energetica e risparmio economico.

Nel 2011 l’Enea, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia e dei Sistemi dell’Università di Pisa,
ha definito una valida metodologia di calcolo per l’audit energetico negli edifici ad uso residenziale e terziario:
• definire il bilancio energetico dell’edificio;
• individuare gli elementi di criticità e rendere maggiormente efficiente il sistema impiantistico;
• individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica anche attraverso fonti energetiche alternative gratuite;
• valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche possibili  per ridurre le spese di gestione.


Come si esegue un audit energetico

Possiamo distinguere 3 fasi per la stesura di questo strumento di diagnosi:

fase 1 – sopralluogo e reperimento dati degli elementi dell’edificio e della gestione impiantistica;
fase 2 – rielaborazione dei dati per la stesura di un quadro completo sull’energia utilizzata;
fase 3 – individuazione degli interventi possibili con l’indicazione del risparmio economico atteso. 


Fase 1: 

Per effettuare un valido Audit Energetico, per prima cosa è indispensabile un accurato sopralluogo, nel quale vengono effettuate misurazioni degli elementi edlizi, impiantistici e ambientali. Gli oggetti di studio sono: L’involucro edilizio, gli impianti termici, l’impianto di produzione di acqua calda sanitaria, gli impianti e le utenze elettriche, l’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili.

E’ necessario acquisire in loco numerosi dati tecnici che saranno fondamentali per la creazione di modelli di calcolo. Vengono raccolti i dati di consumo e i costi energetici ed inoltre dati sulle utenze termiche ed elettriche.Esistono delle strumentazioni tecnologiche che aiutano l’auditor nella fase di rilevamento e che verificano in loco istantaneamente le dispersioni termiche, le temperature, l’umidità relativa, il flusso termico, la trasmittanza degli elementi dell’involucro, la radiazione, la velocità dell’aria, la pressione atmosferica e i valori di illuminamento degli ambienti. 

Fase 2:

Ottenute queste molteplici informazioni si procede nella ricostruzione dei modelli energetici. Da tali modelli sarà possibile ricavare le performance energetiche e l’andamento dei consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, riscaldamento, condizionamento, altri utilizzi di energia elettrica). La situazione energetica, così resa evidente ed oggettiva, viene analizzata criticamente in relazione con parametri medi di consumo per edifici simili per individuare interventi mirati per la riduzione dei consumi e dei costi.

Fase 3:

In conclusione viene redatto un piano di azione ( ovviamente non obbligatorio nella sua realizzazione ) nel quale per ogni intervento viene comunicato l’importo, il risparmio energetico atteso annuale, il risparmio economico atteso annuale e i tempi di rientro delle risorse investite. A questo punto il proprietario o il gestore dell’edificio analizzato ha tutti gli elementi per prendere una decisione razionale e cosciente.
Parte fondamentale di una diagnosi energetica è quindi la dimostrazione di fattibilità tecnico–economica degli interventi proposti e la previsione del risparmio in bolletta.

Esempi di interventi possibili a seguito di un audit energetico:

Spesso a seguito della diagnosi sono previsti interventi del tipo:  
• Maggiore isolamento termico dell’edificio ( attraverso interventi sull’involucro esterno);  
• Eliminazione degli spifferi con la sostituzione degli infissi;  
• Installazione di recuperatori di calore nella ventilazione forzata;  
• Installazione di sistemi illuminanti a basso consumo;  
• Adozione di generatori termici ad elevata efficienza ( pompe di calore, caldaie a condensazione);  
• Sistemi di regolazione intelligente nella gestione dei consumi energetici;  
• Installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;  
• Sistemi di regolazione intelligente nella gestione dei consumi energetici; 
  • Eliminazione delle cause di umidità da risalita capillare, interstiziale o superficiale che ridurrebbero l'efficienza energetica dell'edificio.


ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA  (APE)

 l' A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un' abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell' acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico.



 Secondo la normativa vigente, in particolare nel  # D.M. 26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) in conformità alla direttiva 2002/91/CE, l'APE va realizzato dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione onerosa. Dal Gennaio 2012 negli annunci immobiliari vanno inseriti gli  #indici di prestazione energetica (valore in kwh/mq anno). Con il decreto 63/2013 è stato ulteriormente chiarito quando è obbligatorio redigere l'Attestato, approfondisci su questa pagina: # quando fare l'attestato energetico.

 L'APE (attestazione di prestazione energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per tovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispodente, contenute nell'attestato di prestazione energetica. Poi, durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'attestato di prestazione energetica. In caso di vendita l'attestato dovrà essere consegnato all'acquirente, così come in caso di locazione al conduttore. 
# fac-simile del Certificato APE


  • L'attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio in caso di posa di isolante, della caldaia, etc..
  • Il certificatore energetico deve essere indipendente
Per attestare la propria indipendenza, il professionista deve firmare una sottoscrizione contenuta nell’attestato di certificazione energetica nella quale si dichiara, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, l’assenza di conflitto di interessi attraverso il non coinvolgimento con il processo di progettazione e realizzazione dell’edificio nonché rispetto ai vantaggi che può trarne il richiedente (il committente), con il quale non può esserci parentela fino al quarto grado.
  • Il certificatore energetico deve essere qualificato
Oltre al requisito dell’indipendenza, il DPR 75/2013 elenca una serie di lauree del vecchio e del nuovo ordinamento che consentono l’attività di certificatore energetico. Ma la laurea da sola non basta. Altri elementi fondamentali sono, infatti, l’iscrizione al collegio o all’albo professionale (se previsto) e un certificato attestante l’esperienza nella progettazione di impianti ed edifici.
  •  Comunicazione all’ENEA

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori (data del collaudo) il contribuente deve inviare in via telematica all’ENEA, utilizzando la modulistica allegata al Decreto interministeriale del 19/2/2007, i dati contenuti nell’attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi che lo richiedono (Allegato A ) e la scheda informativa dei lavori eseguiti (Allegato E) oppure, per le finestre e i pannelli solari, (Allegato F) contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati identificativi dell’immobile, la tipologia dell’intervento, il risparmio annuo di energia previsto, il costo dell’intervento al netto delle spese professionali, l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali.
L'asseverazione sulla rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti non va inviata ma va solo conservata.

Leggi tutto:  # come ottenere le detrazioni fiscali 



QUANDO E' OBBLIGATORIO REDIGERE L'APE
  1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (rogito, permuta)
Prima del trasferimento dell'immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l'Attestato e mostrarlo all'acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l'APE andrà consegnato al nuovo proprietario.
Nel contratto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto  le  informazioni  e  la documentazione,   comprensiva   dell’attestato,   in   ordine    alla prestazione  energetica  dell'immobile.

Inoltre l'attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05).
Le sanzioni per il proprietario inadempiente sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000. E' stata eliminata la nullità dell'atto in caso di mancata allegazione

    2. Affitto di unità immobiliari

Nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l'APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto.
Come in caso di compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l'attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all'affittuario al momento della registrazione del contratto.
Le conseguenze sono particolarmente onerose, se non si ha l'APE al momento della registrazione del contratto di affitto si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà.

3. Ristrutturazione importante

Il concetto di "ristrutturazione importante" è una delle principali modifiche del DL 63/2013. Vengono considerati tali, interventi comunque denominati, che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'edificio.
I casi che rientrano in questa voce sono innumerevoli e potrebbero portare ad una sensibile modifica delle tecniche edilizie. Per fare un esempio ricadono in questo campo la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della coibentazione e/o verniciatura delle superfici esterne, etc. Anche interventi che ricadono nella categoria "manutenzione ordinaria" possono essere ricondotti, dal punto di vista della normatica energetica, alla "ristrutturazione importante".
Ad ogni "ristrutturazione importante" bisognerà dotare l'immobile di APE.

Biocostruttori Riuniti
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Contattaci per un sopralluogo: biocostruttoririuniti@gmail.com



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